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Dott. Emilio Tasca

Decreto Sostegno. Le novità. (parte seconda).

Aggiornamento: 27 apr 2021



INDENNITA’:

Partite IVA: Spetta un contributo a fondo perduto a tutti i titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, professioni e a quelli che producono reddito agrario.

Il contributo non spetta a chi ha attivato la partita IVA dopo il 23.03.2021 e a chi l’ha cessata prima del 23.03.2021.

Il contributo spetta a coloro i quali hanno un calo del volume d’affari non inferiore al 30% fra quello avuto nel 2020 rispetto a quello del 2019. L’importo del contributo è pari alla seguente % applicata al calo avuto:

60% per volume d’affari fino a € 100.000;

50% per volume d’affari fra € 100.001 e € 500.000;

40% per volume d’affari fra € 500.001 e € 1.000.000;

30% per volume d’affari fra € 1.000.001e € 5.000.000;

20% per volume d’affari fra € 5.000.001 e € 10.000.000.

L’importo sarà di almeno € 1.000 per le persone fisiche e € 2.000 per le persone giuridiche e non potrà superare € 150.000.

Il contributo non concorre a formare reddito ai fini IRPEF ed IRES né base imponibile IRAP.

Potrà essere richiesto o con accredito sul proprio conto corrente o come credito d’imposta da utilizzare in compensazione nei modelli F24.

L’agenzia delle Entrate predisporrà la piattaforma e i modelli necessari alla richiesta che sarà possibile presentare entro i 60 giorni successivi alla loro pubblicazione.


Indennità UNA TANTUM. Ai lavoratori stagionali e del turismo, del settore termale e dello spettacolo, che hanno avuto almeno 30 giornate di lavoro prestato nel periodo 01.01.2019 – 22.03.2021, spetta una indennità una tantum di € 2.400

Tale indennità spetta anche ai lavoratori stagionali intermittenti, venditori porta a porta, autonomi con contratto saltuario se iscritti alla gestione separata dell’INPS alla data del 22.03.2021.

L’indennità non spetta se alla data della domanda si è in costanza di un rapporto di lavoro dipendente, percettori di NASPI o di pensione.

Le indennità non sono cumulabili fra loro ma lo sono con l’assegno di invalidità.

Le istanze si presenteranno entro il 30.04.2021 con l’apposita piattaforma che l’INPS preparerà.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF.


Reddito di cittadinanza: Il fondo destinato a tale reddito è aumentato di un miliardo di euro.


Reddito di emergenza: ( R.E.M.) Ai nuclei famigliari spettano 3 quote comprese fra € 400 ed € 840 se il valore del reddito del mese di febbraio 2021 è inferiore all’ammontare di € 400 moltiplicato il valore della scala di equivalenza dell’ISEE in corso al momento della presentazione dell’istanza.

Per chi risiede in una casa in locazione l’importo del R.E.M. è aumentato dell’importo mensile del canone.

Chi ha terminato il periodo NASPI fra il 01.07.2020 e il 28.02.2021 percepirà una indennità di € 400 mensili.

Il REM è incompatibile con le indennità UNA TANTUM, il rapporto di lavoro dipendente, reddito di cittadinanza e pensione.

Le istanze dovranno essere presentate tramite apposito canale INPS entro il 30.04.2021.


Reddito di ultima istanza: Per permettere il pagamento della indennità relativa al mese di maggio 2020 ai professionisti iscritti alla propria cassa di previdenza il fondo viene incrementato di € 100.000.000.


NASPI: Per le domande NASPI presentate successivamente al 22.03.2021 non è necessario avere avuto almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.


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